PROCEDURE DI RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DI PUBBLICA SICUREZZA 
(T.U.L.P.S. – Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773)

Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773), comunemente denominato “T.U.L.P.S., all’Articolo 69 dispone che «Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all’aperto.»
Pertanto qualunque manifestazione/iniziativa pubblica da tenersi all’aperto, necessita dell’autorizzazione del Sindaco nella qualità di autorità locale di pubblica sicurezza.
I privati cittadini, enti pubblici e privati, associazioni e comitati, che intendano organizzare manifestazioni/iniziative di cui sopra, sono tenuti ad osservare le disposizioni del T.U.L.P.S. e pertanto sono tenuti a presentare regolari istanze per la concessione dell’area e l’ottenimento dell’autorizzazione amministrativa di pubblica sicurezza, utilizzando la modulistica scaricabile da questa pagina.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Favoriscono qualsiasi tipo di iniziativa finalizzata alla crescita culturale, sociale, economica e sportiva del territorio, pertanto si precisa che al fine di rendere proficua la collaborazione tra la cittadinanza e la pubblica amministrazione, nonché ottenere sempre la buona riuscita delle singole iniziative, le suddette istanze vanno presentate almeno trenta giorni prima della data della manifestazione.

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE

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